Art. 90 - Licenze e registro dei piloti
I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art. 91 - Tariffe di pilotaggio
Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota
Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art. 93 - Responsabilità del pilota
Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
Art. 94 - Responsabilità della corporazione dei piloti
Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.
Art. 95 - Regolamento di pilotaggio
La disciplina del servizio di pilotaggio, l' ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti.
Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio
Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Sezione II
Del pilotaggio nella navigazione interna
Art. 97 - Personale abilitato al pilotaggio
Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall' ispettorato di porto.
Art. 98 - Pilotaggio obbligatorio
Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell' ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99 - Norme applicabili
Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.
Art. 100 - Regolamenti locali
Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione. |