Taranto
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Capo II
Del pilotaggio

Sezione I
Del pilotaggio marittimo

Art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

Art. 87 - Pilotaggio obbligatorio

Nei luoghi dove è riconosciuta l' opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica.
Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

Art. 88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti

La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all' espletamento del servizio e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro dei trasporti e della navigazione, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Art. 89 - Cauzione della corporazione dei piloti

La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.


Repubblica Italiana

Art. 90 - Licenze e registro dei piloti

I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.

Art. 91 - Tariffe di pilotaggio

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti, sentite le associazioni sindacali interessate.

Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Art. 93 - Responsabilità del pilota

Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.

Art. 94 - Responsabilità della corporazione dei piloti

Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.

Art. 95 - Regolamento di pilotaggio

La disciplina del servizio di pilotaggio, l' ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti.

Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio

Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.

Sezione II
Del pilotaggio nella navigazione interna

Art. 97 - Personale abilitato al pilotaggio

Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall' ispettorato di porto.

Art. 98 - Pilotaggio obbligatorio

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell' ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

Art. 99 - Norme applicabili

Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.

Art. 100 - Regolamenti locali

Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.


Regolamento al codice della navigazione


Regolamento locale per il servizio di pilotaggio - Obbligo di pilotaggio

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